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Regolamento di gestione del Cimitero della Comunità Evangelica Riformata di Poschiavo del 13 novembre 2009
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Tariffario
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Regolamento di gestione del Cimitero
della Comunità Evangelica Riformata di Poschiavo
Ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 della Legge sull’igiene pubblica e l’Ordinanza sulle sepolture del Cantone dei Grigioni, nonché dell’Ordinanza d’esecuzione alla Legge comunale sul promuovimento delle opere pubbliche per i cimiteri del Comune di Poschiavo.
- Organizzazione del cimitero
Art. 1 Le sepolture sono di competenza del Comune politico, il quale ne esercita la sorveglianza in base alla legislazione cantonale.
Art. 2 La gestione del cimitero di proprietà della Comu- nità evangelica riformata di Poschiavo (in seguito denominata Comunità) è affidata alla stessa. La Comunità mette a disposizione il terreno neces- sario.
La Comunità regola le competenze e le respon- sabilità dei propri organi e del personale nella gestione del cimitero e delle sepolture in sede se- parata.
- I Funerali, inumazioni, esumazioni
Art. 3 Le inumazioni e le cremazioni non possono av- venire prima di 48 ore dal de-cesso. Il certificato di morte vale come permesso di sepoltura. Sono riservati i casi di sepoltura urgente per motivi di polizia sanitaria.
Compito dei Comuni
Delega
Termini di attesa
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Art. 4 Il servizio funerario è lasciato alla cura degli eredi o parenti del defunto o di chi per essi. Il Comune di Poschiavo vi provvede a proprie spese nei casi in cui il defunto rinvenuto non sia identificabile o nel caso di stranieri senza domicilio nel Comune, premesso che non venga provveduto alla sepoltu- ra da parte di parenti.
La Comunità provvede a far preparare la fossa per l’inumazione alle condizioni di cui al tariffa- rio.
Le salme vanno deposte in un feretro di legno di facile decomposizione. Nei casi in cui è previsto l’uso di feretri in legno duro, metallici, in gesso o simili, va fatto in modo che immediatamente pri- ma della sepoltura la salma abbia una sufficiente aerazione.
Art. 5 Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:
- a) di tutte le persone domiciliate nel Comune di
Poschiavo e appartenenti alla Comunità;
- b) di persone domiciliate nel Comune di Po- schiavo e non appartenenti alla Comunità, su esplicita richiesta;
- c) di tutte le persone non domiciliate nel comu- ne di Poschiavo e appartenenti alla Comunità, su esplicita richiesta;
- d) di persone non domiciliate nel Comune di Poschiavo e non appartenenti alla Comunità, su esplicita richiesta e dietro consenso della Comunità;
- e) di salme rinvenute e non identificabili sul ter- ritorio del Comune di Poschiavo, su indica- zione del Comune e a spese dello stesso.
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Servizio funerario
Diritto a inumazione
Art. 6 Le tasse di sepoltura vengono incassate dalla Co- munità in base al tariffario fissato dal Consiglio comunale.
III. Ordinamento del cimitero
Art. 7 La Comunità tiene un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero della tomba, il nome ed il cognome e la paternità del defunto, il luogo d’o- rigine, l’anno di nascita e di morte. La Comunità tiene pure un registro delle urne cinerarie com- prendenti le indicazioni di cui sopra.
Art. 8 Di regola in ogni tomba è permessa la sepoltura di una sola salma. Su richiesta viene concessa la deposizione di due salme in una tomba doppia.
Art. 9 Di regola le urne cinerarie vengono deposte negli appositi loculi. Può essere autorizzata la deposi- zione di urne nelle tombe.
Su esplicita richiesta le ceneri possono essere de- poste nell’urna cineraria comune.
Art. 10 Le misure esterne delle tombe non possono supe- rare le seguenti dimensioni:
- a) tombe singole: 180 cm x 80 cm (contorno), profondità 150 cm
- b) tombe doppie: 180 cm x 180 cm, profondità150 cm
- c) urne cinerarie in tombe: profondità 80 cm
Tasse di sepoltura
Registro delle inumazioni e delle urne cinerarie
Tombe singole e tombe doppie
Loculi e urne cinerarie, urna comune
Dimensioni tombe
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Art. 11 La posa di lapidi o monumenti avviene non pri- ma di dieci mesi dalla sepoltura. La Comunità rilascia il relativo permesso.
In tempo utile, prima della posa, va presentato alla Comunità un piano della tomba, comprendente uno schizzo della lapide o del monumento con l’i- scrizione nonché del contorno, in scala 1:10. Per i loculi va presentato uno schizzo della lastra con l’iscrizione. La Comunità può richiedere specifi- cazioni e campioni riguardanti materiali. Lapidi, monumenti e iscrizioni che contrastano con il ca- rattere del cimitero possono essere respinti.
Art. 12 a) Secondo il diritto superiore le salme devono essere lasciate almeno 20 anni nella tomba. Considerata la disponibilità di spazio nel ci- mitero della Comunità, la scadenza di una tomba è fissata a 25 anni dalla sepoltura, alle stesse condizioni. Questo periodo di tempo può essere prolungato dietro pagamento della relativa tariffa.
- b) Per le tombe doppie la scadenza delle sepol- ture anteriori vengono prorogate fino alla sca- denza della sepoltura più recente, alle condi- zioni fissate al tariffario.
Le vestigia rinvenute al momento dell’esuma- zione vanno diligentemente raccolte e inuma- te in maniera adeguata.
- c) La scadenza di un loculo è fissata a 25 anni dal- la deposizio Questo periodo di tempo può essere prolungato alle condizioni fissate al ta- riffario.
Le ceneri delle urne nei loculi scaduti vengono rese alla terra nel luogo designato a questo sco- po. Il recipiente viene eliminato. Rimane in
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Posa di lapidi, monumenti e lastre sui loculi
Durata delle tombe e dei loculi, esumazione
ogni caso riservato il diritto dei parenti/eredi di chiedere l’estrazione e l’allontanamento di un’urna dal luogo della deposizione in qualsia- si momento. In questo caso non vi è diritto al rimborso di tariffe riscosse.
- d) Per le tombe in cui sono deposte delle urne, la scadenza delle sepolture anteriori vengono prorogate fino alla scadenza dell’ultima urna deposta, alle condizioni di cui al tariffario. L’urna/le urne può/possono però essere de- posta/e anche in un loculo fino alla sua/loro scadenza.
Le ceneri delle urne che si trovano in una tom- ba alla loro scadenza vengono lasciate alla ter- ra, mentre il recipiente viene eliminato. Rima- ne in ogni caso riservato il diritto dei parenti/ eredi di chiedere l’estrazione e l’allontanamen- to di un’urna dal luogo della deposizione in qualsiasi momento. In questo caso non vi è diritto al rimborso di tariffe riscosse.
- e) Le ceneri deposte nell’urna cineraria comune vengono rese alla terra ogni qualvolta la ca- pienza dell’urna lo richieda.
Art. 13 La Comunità dispone delle lapidi, dei monumen- ti, dei recinti e delle lastre e simili a meno che gli eredi li asportino entro un termine fissato di volta in volta.
Art. 14 Il cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione. Materiali e detriti di ogni sorta devono essere allontanati in modo da non creare ingombri. Anche le adiacenze del cimitero vanno mantenute pulite.
La regolare manutenzione di lapidi, monumenti nonché la coltivazione è a carico degli eredi.
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Rimozione di lapidi, monumenti, lastre e simili
Pulizia, manutenzione
La coltivazione deve essere eseguita entro il 31 maggio di ogni anno. Essa può essere assunta dal- la Comunità dietro richiesta alle condizioni di cui al tariffario.
La Comunità sollecita i responsabili a ripristinare tombe neglette e in caso di inottemperanza di- spone la coltivazione a spese degli eredi.
La manutenzione del terreno non occupato da tombe è a carico della Comunità.
Art. 15 L’ingresso al cimitero è libero. Va evitato qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete.
- IV. Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 La Comunità decide su tutte le questioni inerenti la gestione del cimitero e delle sepolture. Contro le decisioni della Comunità può essere inoltrato ricorso al Consiglio comunale di Poschiavo.
Art. 17 Qualsiasi azione non conforme al presente rego- lamento costituisce infrazione ed è punibile dalla Comunità con una multa fino a CHF 500.00. E’ inoltre riservata l’azione civile e penale. Le spese procedurali sono a carico di chi ha commesso l’in- frazione.
Art. 18 Il presente regolamento entra in vigore con l’ac- cettazione dell’Assembla di Chiesa previa l’ap- provazione da parte del Consiglio comunale di Poschiavo.
Il regolamento abroga tutte le precedenti disposi- zioni in materia.
Pulizia, manutenzione
Accesso al cimitero
Reclami e ricorsi
Infrazioni
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
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Rimangono riservati diritti acquisiti precedente- mente. In particolare, la prenotazione di tombe o la proroga di scadenze non conformi al presente regolamento, ma avvenute prima dell’entrata in vigore dello stesso mantengono la loro validità. Ulteriori prenotazioni di tombe o di loculi non sono più ammesse.
Per la Comunità:
Il presidente L’attuario
Karl Heiz Achille Zala
Approvato dal Consiglio comunale in data 7 settembre 2009
Approvato dall’Assemblea di Chiesa in data 13 novembre 2009
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TARIFFARIO
Tariffa (IVA esclusa)
Tasse di sepoltura fr. 400.–
a)
Tombe singole e doppie | |||
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Per ogni salma sepolta giusta l’art. 5a Per ogni salma sepolta giusta l’art. 5b Per ogni salma sepolta giusta l’art. 5c Per ogni salma sepolta giusta l’art. 5d/e |
fr. fr. fr. fr. |
1’200.– 1’600.– 1’600.– 2’000.– |
b) Urne in loculi e tombe
Per un’urna deposta giusta l’art. 5a* fr. 1’250.– Per un’urna deposta giusta l’art. 5b* fr. 1’500.– Per un’urna deposta giusta l’art. 5c* fr. 1’500.– Per un’urna deposta giusta l’art. 5d* fr. 1’900.– (*tassa per la deposizione inclusa)
Per ogni ulteriore urna deposta giusta l’art. 5a* fr. 600.– Per ogni ulteriore urna deposta giusta l’art. 5b* fr. 800.– Per ogni ulteriore urna deposta giusta l’art. 5c* fr. 800.– Per ogni ulteriore urna deposta giusta l’art. 5d* fr. 900.– (*nello/a stesso/a loculo/tomba; tassa per la deposizione inclusa)
- c) Urna comune fr. –
- d) Proroga di 5 anni per tombe e loculi scaduti ai sensi dell’ar 12 lett. a) (tariffa per ogni singola salma sepolta) e c) (tariffa per loculo, indipendentemente dal numero
delle urne) fr. 200.–
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e) Proroga fino alla scadenza della sepoltura più recente
in tombe ai sensi dell’art. 12 lett. b) e d) (tariffa annua) fr. 40.–
f ) Tassa anticipata per la rimozione delle lapidi,
dei monumenti, dei recinti e delle lastre fr. 350.–
g ) Tassa anticipata per la coltivazione (25 anni):
tomba singola fr. 10’000.–
tomba doppia fr. 15’000.–
5 anni supplementari tomba singola fr. 2’000.–
5 anni supplementari tomba doppia fr. 3’000.–
- h) Esumazioni non ordinarie spese vive
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